- 23/07/2020
- Postato da: Laura Poletti
- Categoria: start up innovative

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio si confermano le misure a favore delle start up innovative e si amplia la platea dei beneficiari dei provvedimenti
La conversione Decreto Rilancio è stata un’operazione lunga e complicata, che ha finalmente visto la luce il 18 luglio 2020.
La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2020, come Legge numero 77/2020.
Molte norme del decreto originale sono state modificate: per quel che riguarda le disposizioni relative alle start up le novità sono positive.
Conversione Decreto Rilancio: le misure per le start up innovative
Per quel che riguarda i benefici previsti per il sistema delle start up innovative, rimane fermo in buona sostanza quanto previsto dal Decreto Rilancio.
Quindi è legge la detrazione del 50% dall’imponibile di quanto investito in capitale di start up innovative, per un massimo di investimento di 100.000 euro.
La detrazione è riservata alle sole persone fisiche e le quote della start up devono essere detenute per almeno 3 anni.
Inoltre viene esteso di 1 anno il termine di permanenza nel registro delle start up innovative, da 5 a 6 anni.
Questo beneficio non è valido ai fini di detrazione: chi investe in una start up che gode di questo aumento dei termini non potrà usufruire delle detrazioni al 30% o al 50%.
Legge di conversione del Decreto Rilancio: le misure per le PMI
La novità più interessante della Legge di Conversione del Decreto Rilancio è rappresentata dall’estensione delle detrazioni al 50% anche per gli investimenti in PMI innovative.
Per questa detrazione, riservata alle persone fisiche, è prevista una soglia pari a 300.000 euro e l’obbligo di detenere le partecipazioni per almeno 3 anni.
La legge dispone che per gli investimenti eccedenti i 300.000 e fino a 1 milione di euro è prevista la detrazione del 30% dall’imponibile.
Entro il 17 settembre il MISE dovrà emanare le misure attuative dei provvedimenti compresi nel Decreto Rilancio.